I Comuni sono titolari di funzioni proprie (in base all’art. 117 della Costituzione) e di funzioni conferite dallo Stato e dalle Regioni.
In base alla norma costituzionale, infatti, le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni, salvo che se per assicurarne l’esercizio unitario siano conferite ai livelli superiori di governo ( in base all’art. 118).
In via generale, il TUEL , "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", (D.L. n° 267/2000) all’art. 13 affida ai Comuni la competenza su tutte le funzioni pubbliche amministrative che riguardano la popolazione e il territorio comunale.
Successivamente, il legislatore ha individuato - con il D.L. n. 95/2012 (all’art. 19) - le funzioni fondamentali nell’esercizio associato di funzioni e servizi comunali, mentre altre sono conferite con legge dello Stato o legge regionale, sulla base delle rispettive competenze di materia.
Per molte funzioni, dove la competenza nel legiferare o programmare è in capo a enti regionali o nazionali, i Comuni sono coinvolti sia in fase di co-pianificazione, che in fase di attuazione ed erogazione dei servizi alla popolazione.
Le modalità di coinvolgimento dei Comuni dipendono sia dall’ambito settoriale, sia dal processo di delega regionale a livello di singole realtà locali.
Le funzioni, così individuate, comprendono sia quelle strumentali, relative alla gestione e organizzazione degli enti, sia quelle dirette alla Comunità territoriale.
Pagina aggiornata il 25/03/2024
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