Descrizione
INDICE
CAPO I – DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI
ART. 1 Oggetto e scopo del Regolamento
ART. 2 Definizione delle entrate
ART. 3 Statuto del contribuente
ART. 4 Chiarezza delle norme regolamentari
ART. 5 Pubblicità e informazione de provvedimenti comunali
ART. 6 Comunicazioni di dati e notizie all’Ufficio Tributi
ART. 7 Assistenza ai contribuenti
ART. 8 Regolamentazione delle entrate
ART. 9 Determinazione delle aliquote, dei canoni, delle tariffe
ART. 10 Forme di gestione delle entrate
ART. 11 Soggetti responsabili delle entrate
ART. 12 Funzionario Responsabile della Riscossione
ART. 13 Attività di verifica e di controllo
ART. 14 Accertamento esecutivo tributario
ART. 15 Accertamento esecutivo patrimoniale
ART. 16 Interrelazioni tra Servizi ed Uffici comunali
ART. 17 Sanzioni
ART. 18 Rimborsi
ART. 19 Interessi
ART. 20 Tutela giudiziaria
ART. 21 Forme di riscossione volontaria
ART. 22 Riscossione coattiva
ART. 23 Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi
CAPO II – ACCERTAMENTO CON ADESIONE
ART. 24 ART. 25 Procedura dell’accertamento con adesione
Attivazione del procedimento di definizione
CAPO III - RAVVEDIMENTO
ART. 26 Oggetto e cause ostative
ART. 27 Ravvedimento del contribuente
CAPO IV – COMPENSAZIONE, ACCOLLO, DILAZIONE
ART. 28 Compensazione nell’ambito dello stesso tributo
ART. 29 Compensazione tra tributi diversi
ART. 30 Accollo
ART. 31 Rateizzazione
DISPOSIZIONI FINALI
ART. 32 Rimessione in termini
ART. 33 Norme di rinvio
ART. 34 Entrata in vigore
2CAPO I – DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI
ART. 1
OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
1 Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del
Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e
della Città Metropolitana, in conformità ai principi dettati dal D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni e da ogni
altra disposizioni di legge in materia.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono svolte ad individuare le entrate, a dettare
principi per la determinazione delle aliquote dei tributi, dei canoni, delle tariffe e dei prezzi
dei servizi, a disciplinare le attività di liquidazione, di accertamento, di riscossione, di
contenzioso, di determinazione ed applicazione delle sanzioni, a specificare le procedure, le
competenze degli uffici, le forme di gestione.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento
dell’attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia, efficienza, economicità
e trasparenza dell’azione amministrativa in generale e tributaria in particolare.
4. Le norme del presente Regolamento sono inoltre finalizzate a stabilire un corretto rapporto di
collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di
cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 e dei D.Lgs. di attuazione della legge delega 11 marzo
2014, n. 23.
ART. 2
DEFINIZIONE DELLE ENTRATE
1. Costituiscono entrate comunali, disciplinate in via generale dal presente Regolamento, quelle
di seguito elencate:
• le entrate tributarie;
• le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
• le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
• le entrate derivanti da canoni d’uso;
• le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni;
• le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
• le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge,
regolamenti o a titolo di liberalità;
• le entrate di natura variabile derivanti da trasferimenti, da sanzioni amministrative,
provvedimenti giudiziari od altro;
3• le entrate ordinarie proprie di natura diversa dalle precedenti.
2. Sono escluse le entrate derivanti da trasferimenti erariali e regionali.
ART. 3
STATUTO DEL CONTRIBUENTE
1. Nell’ambito dei principi generali di cui al precedente art. 1, le norme del presente regolamento
disciplinano gli obblighi che il Comune, quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare
concretezza ai seguenti diritti del contribuente, in conformità alle disposizioni riportate dalla
legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo “Statuto del Contribuente”:
- chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
- pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
- semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
- rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.
ART. 4
CHIAREZZA DELLE NORME REGOLAMENTARI
1. Le norme regolamentari devono essere redatte in modo chiaro, al fine di consentire una
agevole interpretazione da parte dei cittadini e di perseguire l’obiettivo della certezza
nell’applicazione delle disposizioni adottate.
2. Le modifiche apportate a precedenti norme regolamentari devono riprodurre il testo integrale
della norma risultante dalla modifica.
3. I Regolamenti comunali disciplinanti i singoli tributi non possono contenere disposizioni sugli
istituti compresi nel presente regolamento, né disposizioni specifiche in contrasto con gli
stessi.
ART. 5
PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI COMUNALI
1. Il Comune assicura un servizio di informazioni ai cittadini in materia di tributi locali,
improntato alle seguenti modalità operative:
- apertura di sportelli ai cittadini;
- affissione di manifesti negli spazi dedicati alla pubblicità istituzionale;
- pubblicazione sul sito istituzionale (www.comune.vobbia.ge.it) delle delibere, dei
regolamenti e delle informative relative alle novità legislative.
2. Presso gli sportelli dell’Ufficio Tributi è consultabile copia dei regolamenti e delle
deliberazioni tariffarie in materia di tributi. E’ sempre possibile ottenere copia di detti atti,
verso il rimborso delle spese.
3. Le informazioni ai cittadini sono rese nel pieno rispetto della riservatezza dei dati personali e
patrimoniali.
4ART. 6
COMUNICAZIONI DI ATTI E NOTIZIE ALL’UFFICIO TRIBUTI
1. Non possono essere richiesti al contribuente documenti e informazioni attinenti alla
definizione della situazione già in possesso del Comune o di altre Pubbliche Amministrazioni
indicate dal medesimo contribuente. È facoltà dell’interessato presentare documenti al fine di
velocizzare la definizione della situazione.
ART. 7
ASSISTENZA AL CONTRIBUENTE
1. Il Comune, ove prescritto dalla legge, assicura il servizio di assistenza al contribuente per gli
adempimenti connessi ai tributi in autoliquidazione, provvedendo, su richiesta
dell’interessato, al calcolo del tributo, alla compilazione dei modelli di versamento, alla guida
nella compilazione delle dichiarazioni e delle comunicazioni previste dalla regolamentazione
vigente. A tal fine possono essere utilizzate le modalità telematiche di comunicazione nel
rispetto delle norme di certezza della fonte di provenienza della richiesta e
dell’individuazione dell’interessato.
2. Le operazioni sono effettuate in base alle informazioni fornite ed alla documentazione esibita
dal contribuente.
ART. 8
REGOLAMENTAZIONE DELLE ENTRATE
1. Per la gestione di ogni singola entrata il Comune può adottare, entro il termine di
approvazione del bilancio annuale di previsione, un apposito Regolamento informato ai criteri
generali stabiliti dal presente atto.
2. La deliberazione consiliare di adozione, il Regolamento, entro 30 giorni dalla data di
esecutività, deve essere pubblicata nel sito informatico del Ministero dell’Economia e delle
Finanze.
3. Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al comma 1, e per quanto non
regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
ART. 9
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DEI CANONI, DELLE TARIFFE
1. Le aliquote dei tributi sono determinate con apposita delibera dell’organo competente entro i
limiti stabiliti dalla legge per ciascuno di essi, in misura tale da consentire il raggiungimento
dell’equilibrio economico di bilancio e a tale fine possono essere variate in aumento o in
diminuzione per ciascuna annualità, ove ciò si renda necessario. In mancanza dell’atto
deliberativo si ha riguardo al dettato normativo regolante le singole fattispecie di entrate.
2. I canoni per l’utilizzo del patrimonio comunale vengono fissati dalla Giunta comunale, in
5modo che venga raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato.
Deve altresì essere assicurato l’adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti
valori.
3. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per le prestazioni di servizi vengono
determinate dalla Giunta comunale, in conformità ai parametri forniti dalle singole
disposizioni di legge, ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata
almeno la copertura dei costi del servizio cui si riferiscono.
4. Con le deliberazioni consiliari vengono disciplinate agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dei
tributi. In caso di previsione di agevolazioni, riduzioni o esenzioni da parte di leggi
successive, le stesse possono essere applicate solo previa modifica con deliberazione
dell’organo citato, con la sola eccezione del caso in cui la previsione di legge abbia
carattere imperativo immediato.
5. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuove deliberazioni, si intendono
prorogate di anno in anno le aliquote, le tariffe i canoni fissati.
ART. 10
FORME DI GESTIONE DELLE ENTRATE
1. Il Consiglio comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per
ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche
disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme
previste nell’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446:
a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri Enti locali, ai sensi degli
artt. 27, 30, 31 e 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
b) affidamento mediante convenzione a società esterne specializzate per la gestione dei
servizi pubblici locali, ai sensi degli artt. 113 e 113-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.
267, o ai soggetti iscritti all’Albo di cui all’art. 53 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446,
e successive modificazioni;
c) affidamento in concessione mediante procedura di gara o comunque ai sensi delle
vigenti disposizioni di legge ai Concessionari di cui al D.Lgs. 13 settembre 1999, n.
112, e successive modificazioni, o ai soggetti iscritti nell’Albo di cui all’art. 53 del
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore
economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di
eguaglianza.
3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicate nel precedente comma 2 dovranno
tenere conto dell’apposita documentata relazione del Responsabile del Settore entrate.
6Debbono altresì essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli
obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
4. L’affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il
contribuente, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell’art. 44, comma 1, della
legge 23 dicembre 1994, n. 724.
ART. 11
SOGGETTI RESPONSABILI DELLE ENTRATE
1. Sono responsabili delle singole entrate del Comune i Funzionari dei singoli settori ai quali le
stesse risultano affidate nel piano delle performance o nel piano esecutivo di gestione se
adottato.
2. Il Funzionario Responsabile cura tutte le operazioni utili all’acquisizione delle entrate,
compresa l'attività istruttoria di controllo e verifica nonché l’attività di liquidazione, di
accertamento e sanzionatoria. Lo stesso appone il visto di esecutività sui ruoli per la
riscossione dei tributi e delle altre entrate, salvo quando il servizio sia affidato a terzi.
3. Possono essere identificati i Responsabili di procedimento ai sensi dell’art. 5 della legge 7
agosto 1990, n. 241 e dell’art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. Qualora sia deliberato di affidare ai soggetti di cui all’art. 52, comma 5 lettera b), del D.Lgs.
15 dicembre 1997, n. 446 anche disgiuntamente la liquidazione, l’accertamento e la
riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi
responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse; in tal caso il Funzionario vigila
sull’osservanza della relativa convenzione di affidamento.
ART. 12
FUNZIONARIO RESPONSABILE DELLA RISCOSSIONE
1. Nel caso di gestione diretta, verranno nominati ai sensi di legge uno o più Funzionari
responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli Ufficiali della
riscossione.
2. Il Funzionario responsabile della riscossione, qualora ne esistano le condizioni di legge, è
competente, su richiesta scritta del Responsabile dell’entrata ad attivare le azioni cautelari ed
esecutive previste dall’ordinamento.
ART. 13
ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO
1. I Responsabili di ciascuna entrata sono obbligati a provvedere al controllo di versamenti,
dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti a carico del
contribuente o dell’utente, e del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento che
disciplinano le singole entrate.
72. Nell’esercizio dell’attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7
agosto 1990, n. 241 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.
3. In particolare, il Funzionario Responsabile deve evitare ogni spreco nell’utilizzazione dei
mezzi in dotazione, utilizzando in modo razionale risorse umane e materiali e semplificando le
procedure nell’intento di ottimizzare i risultati.
4. Prima di emetter il provvedimento sanzionatorio, il Funzionario, quando non sussistono prove
certe dell’inadempienza (anche se suscettibili di prova contraria), può invitare il contribuente
a fornire chiarimenti, adeguandosi, nelle forme, a quanto eventualmente prevista nella
disciplina di legge o regolamentare relativa a ciascuna entrata.
5. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta comunale in sede di
approvazione del piano performance o piano esecutivo di gestione, ovvero con delibera
successiva nella quale venga dato atto che le risorse assegnate risultino congrue rispetto
agli obiettivi da raggiungere in relazione all’attività in argomento.
6. Le attività di riscontro e controllo possono essere effettuate anche mediante affidamento
all’esterno, nonché con l’ausilio di soggetti esterni all’Ente ovvero nelle forme associate
previste dagli artt. 27, 30, 31 e 32 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, secondo le indicazioni
dettate nel piano esecutivo di gestione, in conformità ai criteri stabiliti dall’art. 52 del D.Lgs.
15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
ART. 14
ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO E RETTIFICA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE
E PATRIMONIALI
1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni
amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all’art. 1,
comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l’intimazione ad adempiere, entro il termine di
presentazione del ricorso, all’obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure,
in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l’indicazione dell’applicazione delle
disposizioni di cui all’art. 19 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. Gli atti devono altresì
recare espressamente l’indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad
attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l’indicazione del soggetto che, decorsi 60
giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da
notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base
agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L’avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il
8termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di
pagamento di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, o dell’ingiunzione di pagamento di cui
al R.D. 14 aprile 1910, n. 639.
ART. 15
ACCERTAMENTO ESECUTIVO PATRIMONIALE
1. L’accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali,
deve essere notificato, entro l’anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere
effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per
ciascuna tipologia di entrata.
2. L’accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l’intimazione ad adempiere, entro
60 giorni dalla notifica, all’obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in
caso di tempestiva proposizione del ricorso, l’indicazione dell’applicazione delle disposizioni
di cui all’art. 32 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150. L’accertamento esecutivo patrimoniale
deve altresì recare espressamente l’indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo
ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l’indicazione del soggetto che, decorsi 60
giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.
3. Il contenuto dell’accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da
notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L’accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi 60
giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, o dell’ingiunzione di pagamento di cui al R.D. 14 aprile
1910, n. 639.
ART. 16
INTERRELAZIONI TRA SERVIZI ED UFFICI COMUNALI
1. Gli Uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti,
copie di atti, informazioni e dati richiesti dai Responsabili preposti alla gestione delle entrate.
2. Tutti i Settori sono tenuti alla massima collaborazione con il Servizio Tributi al fine di fornire
tutti i dati necessari per il rilevamento dei cespiti.
ART. 17
SANZIONI
1. Per quanto riguarda l’attività sanzionatoria in materia di entrate tributarie il Funzionario
Responsabile deve far riferimento a quanto stabilito dai D.Lgs. 18 dicembre 1997, nn. 471,
472 e 473, e successive modifiche ed integrazioni.
2. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola
entrata.
93. Le sanzioni sono irrogate con provvedimento del Responsabile di cui al precedente art. 12.
4. Non si procede all’applicazione di sanzioni quando la violazione riveste carattere formale,
intendendosi tale la violazione che non incide né sul debito di imposta né sulla attività di
accertamento del Comune.
5. L’avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per
l’individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione
stessa. L’avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta con invio di
raccomandata con ricevuta di ritorno.
ART. 18
RIMBORSI
1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme di natura tributaria versate e non
dovute entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui
è stato accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro 180 (centottanta) giorni dalla data
dell’istanza.
ART. 19
INTERESSI
1. La misura degli interessi per le riscossioni di ogni tributo comunale è determinata nella misura
del tasso di interesse legale in vigore maggiorato di 2 (due) punti.
2. La misura degli interessi per i rimborsi di ogni tributo comunale è determinata nella misura
del tasso di interesse legale in vigore maggiorato di 2 (due) punti.
3. La misura degli interessi per la riscossione e il rimborso delle entrate extratributarie è
determinata nella misura pari al tasso di interesse legale.
4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data in cui
sono divenuti esigibili.
ART. 20
TUTELA GIUDIZIARIA
1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie, ai sensi
del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 il Funzionario Responsabile del Servizio o il
Concessionario di cui all’art. 52, comma 5 lettera b), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 è
abilitato alla rappresentanza dell’Ente ed a stare in giudizio anche senza difensore.
2. Ai fini dello svolgimento dell’attività giudiziaria in materia di entrate patrimoniali, il Comune
o il Concessionario di cui all’ all’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni ed integrazioni, debbono farsi assistere da un professionista abilitato.
3. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l’assistenza in giudizio
10di professionista abilitato stipulando, con lo stesso, apposita convenzione, dovranno applicarsi
i tariffari minimi di legge.
4. Nelle controversie giudiziarie, sia che la rappresentanza del Comune venga affidata al
Funzionario Responsabile del tributo, sia che venga affidata al professionista abilitato, la
decisione dell’intervento è di competenza della Giunta comunale.
ART. 21
FORME DI RISCOSSIONE VOLONTARIA
1. La riscossione volontaria delle entrate deve essere conforme alle disposizioni contenute nel
Regolamento di contabilità del Comune, adottato ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e
successive modificazioni ed integrazioni.
2. I Regolamenti disciplinanti le singole entrate tributarie e patrimoniali debbono singolarmente
prevederne le modalità di versamento che, in ogni caso, saranno ispirate a criteri di
economicità, praticità e comodità di riscossione.
3. In via generale, ferme restando le modalità diverse eventualmente previste da leggi o da
specifici Regolamenti, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata mediante:
a) versamento diretto alla Tesoreria comunale:
b) versamento nei c.c.p. intestati al Comune – Servizio Tesoreria – ovvero al soggetto
incaricato del servizio;
c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità simili tramite Istituti
bancari e creditizi a favore della Tesoreria comunale ovvero;
d) mediante assegno bancario, fermo restando che, qualora risulti scoperto o comunque
non pagabile il versamento si considera omesso ai sensi dell’art. 24, comma 39, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449. L’accettazione dell’assegno è fatta salvo buon fine e
per constatarne l’omesso pagamento è sufficiente la dichiarazione del trattario scritta
sul titolo o quello della stanza di compensazione (art. 45, R.D. 21 dicembre 1933, n.
1736);
e) mediante carta di credito o bancomat di Istituto finanziario convenzionato con il
Tesoriere comunale ovvero con soggetto incaricato del servizio; la convenzione
relativa deve essere previamente approvata dal Comune.
f) mediante modello F24, in conformità alle disposizioni introdotte dall’art. 37, comma 55,
del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248.
ART. 22
RISCOSSIONE COATTIVA
1. In base alla normativa vigente in materia, la riscossione coattiva per gli atti emessi
11antecedentemente al 1° gennaio 2020, può essere effettuata:
a) mediante emissione di ruolo;
b) mediante ingiunzione di pagamento;
2. La riscossione coattiva, per gli atti di accertamento e per gli atti finalizzati alla riscossione
delle entrate patrimoniali emessi dal 1° gennaio 2020, deve essere effettuata secondo quanto
previsto dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160. I soggetti legittimati alla riscossione forzata
sono:
c) il Comune di Vobbia;
d) l’Agenzia delle Entrate-Riscossione o Riscossione Sicilia S.p.A.;
e) i soggetti affidatari di cui all’art. 52, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 446/1997.
3. Per gli atti di cui al comma 1, relativi alle entrate tributarie, il titolo esecutivo (cartella di
pagamento o ingiunzione) deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il
31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
Per gli atti di cui al comma 1, relativi alle entrate non tributarie, il titolo esecutivo deve essere
notificato nel pieno rispetto delle specifiche norme e dei singoli regolamenti che disciplinano
ciascun tipo di entrata.
4. Per gli atti di cui al comma 2, il titolo esecutivo acquista efficacia secondo i modi ed i
tempi previsti dall’art. 1, comma 792 lett. b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
ART. 23
LIMITI DI ESENZIONE PER VERSAMENTI E RIMBORSI
1. Non si procede alla riscossione coattiva dei tributi e delle entrate qualora l’ammontare del
tributo, e relativi sanzioni ed interessi non superi € 30,00.
2. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a € 12,00.
3. Il limite di € 12,00 si applica alla riscossione volontaria ed al pagamento diretto di entrate
tributarie ed extratributarie da parte del contribuente, fatti salvi eventuali limiti minimi diversi
di versamento espressamente indicati nella normativa specifica disciplinante l’entrata.
4. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l’Ufficio comunale è esonerato dal compiere i
relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o
alla riscossione coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.
12CAPO II – ACCERTAMENTO CON ADESIONE
ART. 25
PROCEDURA DELL’ACCERTAMENTO CON ADESIONE
1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e
trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto nell’ordinamento
comunale l’istituto dell’accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 50, della legge n.
449/1997, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, come declinati nel
presente regolamento.
2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali
e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e
formali non incidenti sulla determinazione del tributo, né agli avvisi di accertamento dei
tributi in conseguenza di un’attività di controllo formale delle dichiarazioni e dei versamenti
ovvero ad atti di liquidazione dell’imposta.
3. Il ricorso all’accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e
quindi di elementi di natura presuntiva o suscettibili di apprezzamento valutativo, per cui
esulano dal campo applicativo le questioni cosiddette “di diritto” e tutte le fattispecie nelle
quali l’obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili,
quali, a titolo esemplificativo:
a) i casi di mero controllo formale finalizzati alla liquidazione e riscossione del tributo;
b) i casi in cui la richiesta del contribuente sia finalizzata alla sola riduzione delle sanzioni
amministrative pecuniarie applicate dall’ente per le violazioni degli obblighi di
dichiarazione o di pagamento del tributo;
c) i casi in cui l’accertamento sia basato sugli elementi oggettivi fissati dalla legge per la
determinazione del tributo.
4. Il procedimento di definizione può essere attivato:
d) a cura dell’Ufficio comunale, prima della notifica dell’avviso di accertamento;
e) su istanza del contribuente, subordinatamente all’avvenuta notifica dell’avviso di
accertamento.
5. La presentazione dell’istanza, purché questa rientri nell’ambito di applicazione dell’istituto,
produce l’effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione
dell’istanza medesima, i termini per l’impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.
6. L’istanza di accertamento con adesione dichiarata inammissibile non produce effetto di
sospendere i termini per la proposizione del ricorso e per il pagamento del tributo.
7 Il responsabile del procedimento di accertamento con adesione coincide con il funzionario
13responsabile del tributo.
ART. 26
ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO DI DEFINIZIONE
1. Entro il termine di 15 giorni dalla presentazione dell’istanza il funzionario responsabile:
a) dichiara l’inammissibilità dell’istanza di accertamento con adesione mediante
comunicazione da inviare con raccomandata con ricevuta di ritorno;
b) formula, anche telefonicamente o telematicamente, l’invito a comparire per la
definizione in contraddittorio dell’accertamento, indicando l’ora, la data ed il luogo
della comparizione.
2. L’accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal
contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo, qualora le parti
giungano ad un accordo.
3. Dell’accordo di cui al punto precedente viene redatto verbale, in duplice copia, in cui vengono
indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione ed in particolare:
c) gli elementi di valutazione addotti dal contribuente;
d) i percorsi logico-giuridici che conducono alla revisione della pretesa tributaria;
e) i criteri adottati per la rideterminazione della base imponibile;
f) la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi, dovuti in
conseguenza della definizione.
4. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di
accertamento con adesione delle intere somme dovute ovvero, in caso di pagamento rateale,
con cadenza mensile, con il versamento della prima rata e con la prestazione della garanzia.
5. Entro i successivi 10 giorni dal versamento di cui al comma 1, il contribuente fa pervenire
all’ufficio comunale la quietanza dell’eseguito pagamento e, ove dovuta, la garanzia con
l’indicazione del numero delle rate prescelte. In tale circostanza verrà rilasciato al
contribuente o a suo incaricato l’esemplare dell’atto di accertamento con adesione allo
stesso destinato.
6. L’accertamento con adesione, perfezionato, non è soggetto ad impugnazione, non è
integrabile o modificabile da parte del comune, salvo l’emergere di ulteriori atti o fatti non
conosciuti in occasione del perfezionamento dell’accertamento con adesione.
7. Nel caso in cui il contribuente non provveda alla regolarizzazione con le modalità e nei tempi
indicati, l’accertamento con adesione non si perfeziona e l’ufficio provvede ad avviare le
procedure per la riscossione coattiva.
14CAPO III – RAVVEDIMENTO
ART. 27
OGGETTO E CAUSE OSTATIVE
1. Il presente capo disciplina il ravvedimento e le cause di esimente nei tributi locali.
2. Costituisce causa ostativa al ravvedimento l’avvio di una attività di accertamento da parte
del Comune, di cui l’interessato abbia ricevuto la notificazione.
3. Non è di ostacolo al ravvedimento l’attività di accertamento afferente annualità ovvero
cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del cittadino.
ART. 28
RAVVEDIMENTO DEL CONTRIBUENTE
1. In riferimento all’art. 13 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 il contribuente ha la possibilità
di regolarizzare le violazioni ed omissioni tributarie – prima che le stesse siano constatate o
siano iniziate ispezioni o verifiche od altre attività amministrative di cui l’autore della
violazione abbia avuto formale conoscenza – in via spontanea, con il versamento di sanzioni
ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento ed al tipo di
violazioni commesse.
2. Le sanzioni ordinarie applicabili per violazioni commesse fino al 31 agosto 2024 e quelle
ridotte a seguito dell’eventuale ravvedimento operoso, sono riepilogate nel modo indicato
nella tabella seguente:
Sanzione
Riduzione da
Sanzione ridotta
Momento del ravvedimento
ordinaria
ravvedimento
da ravvedimento
0,1% per ogni giorno
entro i primi 14 giorni 15% 1/10
di ritardo
dal 15° al 30° giorno 15% 1/10 1,5%
dal 31° al 90° giorno 15% 1/9 1,67%
dal 91° giorno al termine di presentazione della
30% 1/8 3,75%
dichiarazione
15entro il termine di presentazione della
30% 1/7 4,29%
dichiarazione successiva
oltre il termine di presentazione della
30% 1/6 5%
dichiarazione successiva
3. A partire dal 1° settembre 2024, a seguito della riforma fiscale apportata dal D.Lgs. 14
giugno 2024, n. 87, le sanzioni ordinari e quelle ridotte a seguito dell’eventuale ravvedimento
operoso, sono riepilogate nel modo indicato nella tabella seguente:
Sanzione
Riduzione da
Sanzione ridotta
Momento del ravvedimento
ordinaria
ravvedimento
da ravvedimento
0,0833% per ogni
entro i primi 14 giorni 12,5% 1/10
giorno
di ritardo
dal 15° al 30° giorno 12,5% 1/10 1,2500%
dal 31° al 90° giorno 12,5% 1/9 1,3889%
dal 91° giorno al termine di presentazione della
dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale
25% 1/8 3,1250%
è commessa la violazione (o 1 anno)
oltre il termine di presentazione della
dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale
25% 1/7 3,5714%
è stata commessa la violazione (entro i termini
dell’accertamento)
4. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione
del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli
interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
16CAPO IV – COMPENSAZIONE, ACCOLLO, DILAZIONE
ART. 29
COMPENSAZIONE NELL’AMBITO DELLO STESSO TRIBUTO
1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta
eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza
interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, nei 90
(novanta) giorni successivi al termine di versamento, una dichiarazione contenente almeno i
seguenti elementi:
- generalità e codice fiscale del contribuente,
- il tributo dovuto al lordo della compensazione,
- l’esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d’imposta,
- l’affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o,
qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare
all’istanza di rimborso presentata.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere
utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il
rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l’esercizio del diritto al rimborso
deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
ART. 30
COMPENSAZIONE TRA TRIBUTI DIVERSI
1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta
eventuali eccedenze di versamento di altri tributi comunali del medesimo anno o degli anni
precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso e
subordinatamente alla presentazione, nei 90 (novanta) giorni successivi al termine di
versamento, di una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
- generalità e codice fiscale del contribuente,
- il tributo dovuto al lordo della compensazione,
- l’esposizione delle eccedenze compensate distinte per anno d’imposta e per tributo,
- l’affermazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza o,
qualora sia stato in precedenza domandato il rimborso, la dichiarazione di rinunciare
all’istanza di rimborso presentata.
2. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere
utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il
17rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l’esercizio del diritto al rimborso
deve essere verificato dal contribuente alla data di prima applicazione della compensazione.
ART. 31
ACCOLLO
1. E’ consentito l’accollo del debito tributario altrui senza liberazione del contribuente
originario.
2. Il contribuente e l’accollante devono presentare nei 90 (novanta) giorni successivi al termine di
versamento, una dichiarazione sottoscritta da entrambi con la quale attestino l’avvenuto
accollo; tale dichiarazione deve contenere almeno i seguenti elementi:
- generalità e codice fiscale del contribuente;
- generalità e codice fiscale dell’accollante;
- il tipo di tributo e l’ammontare oggetto dell’accollo.
ART. 32
RATEIZZAZIONE
1. Il Funzionario Responsabile del tributo, il Responsabile dell’entrata patrimoniale o il soggetto
affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di
temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute
in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di 36 rate, fermo restando che l’importo
minimo della rata non può essere inferiore a € 100,00, secondo il seguente schema:
a) fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;
b) da € 100,01 a € 500,00 fino a 3 rate mensili;
c) da € 500,01 a € 1.000,00 fino a 6 rate mensili;
d) da € 1.000,01 a € 2.000,00 fino a 12 mensili;
e) da € 2.000,01 a € 4.000,00 fino a 18 rate mensili;
f) da € 4.000,01 a € 6.000,00 fino a 24 rate mensili;
g) oltre € 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.
2. A prova della condizione di obiettiva difficoltà economica il contribuente deve
obbligatoriamente allegare alla richiesta la seguente documentazione:
1) Persone fisiche e ditte individuali
a) la dichiarazione ISEE, in corso di validità alla data della richiesta stessa, nella quale
l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente non sia superiore ad € 8.000,00;
2) Società di persone (Società semplici, S.n.c., S.a.s.)
a) auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanee
obiettive difficoltà economiche e finanziarie;
b) copia del bilancio di esercizio, anche provvisorio, dell’anno precedente a quello della
18data di richiesta, ovvero dell’ultima dichiarazione dei redditi presentata, dai quali si
rilevi una perdita di esercizio o un utile non superiore ad € 10.000,00;
3) Società di capitali o comunque soggette all’obbligo di deposito del bilancio
a) auto-dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 della sussistenza di temporanee
obiettive difficoltà economiche e finanziarie;
b) ultimo bilancio approvato dal quale si rilevi una perdita di esercizio o un utile non
superiore ad € 10.000,00contabile.
3. E’ possibile chiedere la rateizzazione anche cumulativa del pagamento di più atti, purché tutti
attinenti al medesimo tributo e della medesima tipologia (es. più avvisi di
accertamento/ingiunzioni fiscali); in tal caso le soglie d’importo si applicano con riferimento
alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede, cumulativamente, la
dilazione. Nel caso in cui gli atti siano relativi a tributi diversi, il contribuente dovrà
presentare, per ciascun tributo, distinte domande di rateizzazione ed in tal caso la soglia
d’importa sarà determinata, distintamente, in funzione degli singoli atti.
4. La domanda di rateizzazione, per somme dovute a seguito di notifica di avviso di
accertamento esecutivo art. 1, comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ss.mm.ii.,
deve essere presentata prima dell’inizio delle procedure esecutive. La prima rata deve essere
versata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda
di rateizzazione con applicazione degli interessi al tasso legale vigente decorrenti dal giorno
successivo a quello dell’intervenuta esecutività, se dovuti. Sulle rate successive, scadenti
l’ultimo giorno di ogni mese, sono calcolati gli interessi al tasso legale vigente dal giorno
successivo a quello di scadenza del primo pagamento.
5. La domanda di rateizzazione per le somme dovute a seguito di notifica di ingiunzione fiscale,
derivante da riscossione coattiva, deve essere presentata prima dell’avvio delle procedure
esecutive e la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di
presentazione dell’istanza. Gli interessi al tasso legale vigente, sono calcolati a decorrere dal
giorno successivo a quello di emissione dell’ingiunzione fiscale. Sulle rate successive,
scadenti l’ultimo giorno di ogni mese, sono calcolati gli interessi al tasso legale vigente dal
giorno successivo a quello di scadenza del primo pagamento. Le eventuali spese
accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate, sono in ogni caso a carico
del contribuente beneficiario della rateizzazione.
6. Se l’importo di cui il contribuente chiede la rateizzazione è superiore ad € 30.000,00 il
riconoscimento del beneficio è comunque subordinato alla prestazione di idonea garanzia
fideiussoria, a mezzo di istituto di credito o assicurativo avente i requisiti di legge che copra
l’intero importo comprensivo degli interessi, ed avente la scadenza un anno dopo quella
19dell’ultima rata così come individuata nel provvedimento di rateazione.
7. La suddetta garanzia deve inderogabilmente contenere tra le clausole contrattuali:
a) l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
b) l’espressa rinuncia alle eccezioni di cui agli artt. 1945 e 1957 C.C.;
c) l’immediata operatività a semplice richiesta del Comune;
d) la condizione per cui il mancato pagamento del premio non può essere opposto
come eccezione di non operatività della garanzia verso il Comune;
8. La rateazione non è in ogni caso consentita:
a) quando non sono soddisfatte le condizioni ed i requisiti di cui al comma 2;
b) quando sono già iniziate le procedure esecutive;
c) quando il richiedente risulta inadempiente o moroso rispetto a precedenti
rateazioni o dilazioni, riferite anche a tributi diversi;
d) se l’importo complessivamente dovuto è inferiore ad € 100,00.
9. In caso di mancato pagamento della prima rata nei termini, ovvero, dopo espresso sollecito, di
due rate, anche non consecutive nell’arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione,
ovvero, in caso di dichiarazioni false o mendaci e/o di documentazione non veritiera, il
contribuente, ferma ogni ulteriore responsabilità di legge, decade automaticamente dal
beneficio e l’importo non può più essere rateizzato.
10. L’intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un’unica soluzione. La
riscossione del debito residuo sarà effettuata prioritariamente tramite escussione della
fideiussione, nelle ipotesi ove presente.
11. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 3, la dilazione
concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo nel rispetto dei limiti di
cui al comma 1, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del summenzionato
comma 10.
ART. 33
RIMESSIONE IN TERMINI
1. La Giunta comunale può, con propria deliberazione, sospendere o differire il termine per
l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi
eccezionali ed imprevedibili.
2. Il Funzionario Responsabile del tributo può, con proprio atto, rimettere in termini i
contribuenti interessati, nel caso in cui il tempestivo adempimento di obblighi tributari sia
impedito da cause di forza maggiore.
20DISPOZIZIONI FINALI
ART. 34
NORME DI RINVIO
1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni
previste dalle leggi vigenti.
ART. 35
ENTRATA IN VIGORE
1. Il presente Regolamento entra in vigore il 01.01.2025.