Regolamento statuto del contribuente

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Regolamento per l'applicazione dei diritti dello statuto del contribuente

Descrizione

INDICE

Articolo 1 Oggetto del regolamento

Articolo 2 Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie

Articolo 3 Efficacia temporale dei regolamenti tributari

Articolo 4 Informazioni del contribuente

Articolo 5 Conoscenza degli atti e semplificazione

Articolo 6 Principio del contraddittorio

Articolo 7 Chiarezza e motivazione degli atti

Articolo 8 Annullabilità degli atti dell’Amministrazione comunale

Articolo 9 Nullità degli atti dell’Amministrazione comunale

Articolo 10 Tutela dell’integrità patrimoniale

Articolo 11 Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

Articolo 12 Divieto di divulgazione dei dati del contribuente

Articolo 13 Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

Articolo 14 Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

Articolo 15 Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

Articolo 16 Esercizio del potere di autotutela facoltativa

Articolo 17 Documenti di prassi

Articolo 18 Interpello

Articolo 19 Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

Articolo 20 Entrata in vigore

2Articolo 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento regola le materie disciplinate dalla legge 27 luglio 2000, n.

212, nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi

dell’azione amministrativa.

2. Ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l’Amministrazione

comunale nel disciplinare i procedimenti amministrativi di propria competenza non

può stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni legislative

concernenti la garanzia del contraddittorio e dell’accesso alla documentazione

amministrativa tributaria, la tutela dell’affidamento, il divieto del bis in idem, il

principio di proporzionalità e l’autotutela, ma può prevedere ulteriori livelli di tutela.

3. Le disposizioni dettate dal presente regolamento si applicano all’Amministrazione

comunale, nel caso di gestione diretta del tributo, o al concessionario, nel caso di

affidamento a soggetto iscritto nell’albo dei concessionari di cui all’art. 53 del D.Lgs.

15 dicembre 1997, n. 446.

4. I regolamenti tributari disciplinanti i singoli tributi devono essere coordinati col

presente regolamento, e non possono disporre livelli inferiori di tutela del contribuente.

Le disposizioni del presente regolamento prevalgono sulle disposizioni contenute nei

regolamenti tributari vigenti che siano in contrasto.

5. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di

legge vigenti.

6. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono

intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Articolo 2 - Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie

1. I regolamenti comunali che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne

l’oggetto nel titolo, la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve

menzionare l’oggetto delle disposizioni ivi contenute.

2. I regolamenti comunali che non hanno un oggetto tributario non possono contenere

disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all’oggetto

del regolamento medesimo.

3. I richiami di altre disposizioni contenuti nei regolamenti comunali in materia tributaria

si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende

fare rinvio.

4. Le disposizioni modificative di regolamenti tributari debbono essere introdotte

riportando il testo conseguentemente modificato.

5. I regolamenti tributari che recano la disciplina del presupposto tributario e dei soggetti

passivi si applicano esclusivamente ai casi e ai tempi in essi considerati.

6. L’Amministrazione comunale può disciplinare con regolamento le proprie entrate,

anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle

fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi,

nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per

quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.

3Articolo 3 - Efficacia temporale dei regolamenti tributari

1. Salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 8, legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dall’art.

1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296, oltre che da altre specifiche

disposizioni normative, i regolamenti tributari e le delibere di approvazione delle

aliquote e delle tariffe non hanno effetto retroattivo e per i tributi dovuti, determinati

o liquidati periodicamente, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal

periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle

disposizioni che le prevedono.

2. In ogni caso, le disposizioni tributarie comunali non possono prevedere adempimenti

a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo

giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di

attuazione in esse espressamente previsti.

3. Ai sensi dell’art. 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’Amministrazione

comunale, relativamente ai tributi di propria competenza, procede alla rettifica delle

dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché

all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti,

notificando al contribuente, nei modi di legge, un apposito avviso motivato. Gli avvisi

di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza,

entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il

versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini

devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli

artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. I termini

di prescrizione e di decadenza non possono essere prorogati con atti normativi

comunali, ma solo in base a specifiche disposizioni normative.

Articolo 4 - Informazioni del contribuente

1 L’Amministrazione comunale deve assumere idonee iniziative volte a consentire la

completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti

in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo

gli stessi a disposizione dei contribuenti presso il Servizio Tributi

dell’Amministrazione comunale e sul proprio sito internet. L’Amministrazione

comunale assume altresì idonee iniziative di informazione elettronica, tale da

consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei

contribuenti.

2 L’Amministrazione comunale deve portare a conoscenza dei contribuenti

tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e note informative da esso

emanate, nonché ogni altro atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui

procedimenti del proprio Servizio Tributi.

Articolo 5 – Conoscenza degli atti e semplificazione

1 L’Amministrazione comunale deve assicurare l’effettiva conoscenza da parte del

contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli

nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni

in possesso della stessa Amministrazione o di altre Amministrazioni pubbliche

indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio

4speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare.

Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro

contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme

le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.

2. L’Amministrazione comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di

dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici (ove attivati), la modulistica e

i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con

idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno 60 (sessanta) giorni prima

del termine assegnato al contribuente per l’adempimento al quale si riferiscono.

3. I modelli predisposti dall’Amministrazione comunale e le relative istruzioni devono

essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria.

L’Amministrazione comunale assicura che il contribuente possa ottemperare agli

obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e

più agevoli.

4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni

già in possesso dell’Amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche

indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi

dell’art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di

accertamento d’ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione

amministrativa.

5. L’Amministrazione comunale attua modalità semplificate di comunicazione, anche

mediante l’utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all’utenza telefonica mobile

del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell’applicazione IO.

La comunicazione dell’esito negativo della procedura di controllo non pregiudica

l’esercizio successivo dei poteri di controllo dell’Amministrazione comunale, ai sensi

delle vigenti disposizioni. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli

atti automatizzati o di pronta liquidazione.

Articolo 6 - Principio del contraddittorio

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi

agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un

contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.

2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti

automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo

formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la

riscossione.

3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e

di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall’obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:

a) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi

comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende

dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità

dell’Amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le

informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili

dall’Anagrafe Tributaria – Punto Fisco,

5b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi

comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per

posta ordinaria, al contribuente,

c) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione,

d) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi

dell’art. 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160,

e) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed

interessi o altri accessori non dovuti,

f) gli atti di cui all’art. 50, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nonché

ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già

notificati al contribuente,

g) il rigetto delle istanze di cui ai successivi artt. 15 e 16,

h) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione

del tributo derivi da dati nella disponibilità dell’Amministrazione comunale e

comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva.

4. Ai fini del comma 2 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi

dall’obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dall’Amministrazione comunale che

scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai

contribuenti.

5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per l’Amministrazione

comunale di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso

la mancata attivazione non determina l’annullabilità dell’atto e non si producono gli

effetti di cui al successivo comma 9.

6. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la

riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell’atto impositivo.

7. Sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti diversi da quelli di cui ai commi

da 2 a 6, mediante i quali l’Amministrazione comunale disconosce un’esenzione o

un’agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione

della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche Imu aventi

ad oggetto il valore delle aree edificabili.

8. Per consentire il contradditorio, l’Amministrazione comunale notifica al contribuente

uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a 60 (sessanta) giorni per

consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre

copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:

a) il periodo o i periodi di imposta di cui all’atto oggetto di contraddittorio;

b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;

c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o

tasse;

d) il termine, non inferiore a 60 (sessanta) giorni, per la presentazione di

eventuali controdeduzioni;

e) l’eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se

richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo.

69. L’atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma

8. Ai sensi dell’art. 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale

termine è successiva a quella del termine di decadenza per l’adozione dell’atto

conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del

contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di 120

(centoventi) giorni, tale ultimo termine è posticipato al 120° (centoventesimo)

giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

10. L’atto adottato all’esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del

contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l’Amministrazione comunale

ritiene di non accogliere.

11. La notifica dello schema di atto, di cui al comma 8 preclude l’applicazione dell’istituto

del ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13, comma 1, D.Lgs. 18 dicembre 1997,

n. 472.

Articolo 7 - Chiarezza e motivazione degli atti

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 162, legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli avvisi di

accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti

di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa

riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve

essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il

contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i

dati e gli elementi contenuti nell’atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. Gli

avvisi sono sottoscritti dal Funzionario nominato dalla Giunta Comunale per la

gestione del tributo.

2. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso

il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del

Responsabile del Procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i

quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di

autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile

ricorrere, nonché il termine di 60 (sessanta) giorni entro cui effettuare il relativo

pagamento.

3. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell’atto non possono essere successivamente

modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l’adozione di un ulteriore atto, ove

ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.

Articolo 8 - Annullabilità degli atti dell’Amministrazione comunale

1. Gli atti dell’Amministrazione comunale impugnabili dinanzi agli organi di

giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme

sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla

validità degli atti.

2. Ai sensi dell’art. 7-bis, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, i motivi di annullabilità

e di infondatezza dell’atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo

del giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado e non sono

rilevabili d’ufficio.

73. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all’art. 7, comma 2, non

costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.

Articolo 9 – Nullità degli atti dell’Amministrazione comunale

1. Ai sensi dell’art. 7-ter, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti dell’Amministrazione

comunale sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione

o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente

come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al D.Lgs. 30 dicembre

2023, n. 219.

2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa

o giudiziaria, sono rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto

alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

Articolo 10 – Tutela dell’integrità patrimoniale

1. L’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione con un credito

tributario vantato nei confronti dell’Amministrazione comunale, anche con riferimento

a tributi diversi nel caso in cui questi siano a gestione diretta.

2. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell’istanza

di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente

all’Amministrazione comunale stessa per tributi comunali. La compensazione è

subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

3. L’obbligazione tributaria di importo non superiore ad € 1.000,00 può essere estinta,

purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione

tra credito e debito per tributi comunali, fermo restando con riferimento all’imposta

municipale propria il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale. Il

contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposta

comunicazione, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine previsto

per il versamento del tributo dovuto. Rimane impregiudicata la possibilità di

accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.

4. È ammesso l’accollo del debito tributario altrui senza liberazione del contribuente

originario, previa comunicazione da presentarsi secondo le modalità indicate nel

“Regolamento per la disciplina delle entrate”. È fatto divieto di estinguere il debito

accollato mediante compensazione con crediti dell’accollante.

5. L’Amministrazione comunale è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il

contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la

rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato

definitivamente accertato che l’imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore

rispetto a quella accertata.

6. L’obbligo di conservazione di atti e documenti non può eccedere il termine di 10 (dieci)

anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione o utilizzazione. Il decorso del

termine preclude definitivamente la possibilità per l’Amministrazione comunale di

fondare pretese su tale documentazione.

8Articolo 11 - Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l’emendabilità di

vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l’Amministrazione comunale

minimizzi l’attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l’azione

accertativa, per ogni periodo d’imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima

tipologia di violazione.

2. Nel rispetto dei termini di cui all’art. 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e

delle prescrizioni di cui all’art. 7, comma 1-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212,

l’accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la

notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovo elementi da

parte dell’Amministrazione comunale. Nell’atto di accertamento devono essere

specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti

a conoscenza dell’Amministrazione comunale.

Articolo 12 - Divieto di divulgazione dei dati del contribuente

1. Nell’esercizio dell’azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione

del prelievo tributario, l’Amministrazione comunale ha il potere di acquisire, anche

attraverso l’interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in

banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla

legge.

2. E’ fatto divieto all’Amministrazione comunale di divulgare i dati e le informazioni di

cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non

specificamente derogati.

Articolo 13 – Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del contribuente

1. I rapporti tra contribuente e Amministrazione comunale sono improntati al principio

della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli

si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’Amministrazione comunale o

dell’Amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dalle

amministrazioni stesse, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito

di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell’Amministrazione

comunale.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive

condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma

tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di

imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di

un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

Articolo 14 - Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell’interesse comunale alla

percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel

rispetto del principio di proporzionalità.

92. In conformità al principio di proporzionalità, l’azione amministrativa deve essere

necessaria per l’attuazione del tributo, non imporre un onere eccessivo eccedente

rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto

strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.

3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di

contrasto dell’elusione e dell’evasione fiscale e alle sanzioni tributarie, ed in

particolare modo con riferimento ai criteri di cui all’art. 7, D.Lgs. 18 dicembre 1997,

n. 472.

Articolo 15 - Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

1. L’Amministrazione comunale procede in tutto o in parte all’annullamento di atti di

imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte,

anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta

illegittimità dell’atto o dell’imposizione:

a) errore di persona,

b) errore di calcolo,

c) errore sull’individuazione del tributo,

d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione

comunale,

e) errore sul presupposto d’imposta,

f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti,

g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove

previsti a pena di decadenza.

2. L’obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato

favorevole all’Amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività

dell’atto viziato per mancata impugnazione.

3. Ai sensi dell’art. 10-quater, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni

di fatto operate dall’Amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di

avvenuto esercizio dell’autotutela, la responsabilità di cui all’art. 1, comma 1, della

legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

4. Ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera g-bis), D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il

contribuente può proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado

avverso il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela nei casi previsti dal

presente articolo entro il termine previsto dall’art. 21 del medesimo D.Lgs. 31

dicembre 1992, n. 546.

Articolo 16 - Esercizio del potere di autotutela facoltativa

1. Fuori dei casi di cui all’art. 15, l’Amministrazione comunale può comunque procedere

all’annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia

all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in

caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell’infondatezza dell’atto o

dell’imposizione.

102. Ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera g-ter), D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il

contribuente può proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado

avverso il rifiuto espresso sull’istanza di autotutela nei casi previsti dal presente

articolo entro il termine previsto dall’art. 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

3. Si applica il comma 3 dell’art. 15.

Articolo 17 - Documenti di prassi

1. L’Amministrazione comunale fornisce supporto ai contribuenti nell’interpretazione e

nell’applicazione delle disposizioni tributarie mediante:

a) circolari interpretative e applicative, pubblicate sul proprio sito internet,

b) note informative ed avvisi di scadenza degli adempimenti tributari,

c) consulenza giuridica alle associazioni sindacali e di categoria, studi professionali

e singoli contribuenti,

d) interpello,

e) consultazione semplificata attraverso il proprio sito internet.

Articolo 18 - Interpello

1. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente

quale sia la portata di una disposizione tributaria o l’ambito di applicazione della

disciplina sull’abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il

comportamento dell’Amministrazione comunale in sede di controllo.

2. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta

interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla

corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni

tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare all’Amministrazione comunale

istanza di interpello.

3. L’istanza d’interpello deve riguardare l’applicazione della disposizione tributaria a casi

concreti e personali. L’interpello non può essere proposto con riferimento ad

accertamenti tecnici.

4. L’istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche

disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per

conto del contribuente.

5. Le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale, gli studi

professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che

riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita

dall’Amministrazione comunale non produce gli effetti di cui ai commi da 16 a 20.

6. Il contribuente dovrà presentare l’istanza di interpello prima di porre in essere il

comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

7. L’istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata

all’Amministrazione comunale mediante consegna a mano, o mediante spedizione a

mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso

PEC. L’istanza deve fare espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente

articolo.

118. La presentazione dell’istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle

norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta

interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

9. L’istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

a) i dati identificativi del contribuente e l’indicazione del domicilio e dei recapiti

anche telematici dell’istante o dell’eventuale domiciliatario presso il quale devono

essere effettuate le comunicazioni dell’Amministrazione comunale e deve essere

comunicata la risposta,

b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale

sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta

qualificazione di una fattispecie impositiva,

c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l’interpretazione,

d) l’esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta,

e) la sottoscrizione dell’istante o del suo legale rappresentante.

10. All’istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in

possesso dell’Amministrazione comunale ed utile ai fini della soluzione del caso

prospettato.

11. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del

comma 9, l’Amministrazione comunale invita il contribuente alla loro

regolarizzazione entro il termine di 30 (trenta) giorni. I termini della risposta iniziano

a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

12. L’istanza è inammissibile se:

a) è priva dei requisiti di cui al comma 9, lett a) e b),

b) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 6,

c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del comma 1,

d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto

un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non

rappresentati precedentemente,

e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data

di presentazione dell’istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza,

ivi compresa la notifica di un questionario,

f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del

comma 11, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

13. La risposta, scritta e motivata, fornita dall’Amministrazione comunale è notificata al

contribuente, nei modi di legge, entro novanta giorni decorrenti dalla data di

ricevimento dell’istanza di interpello da parte dell’Amministrazione stessa. Il termine

di 90 (novanta) giorni è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e se cade il sabato o un giorno

festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

14. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell’istanza e

dei documenti allegati, l’Amministrazione comunale può richiedere, una sola volta, al

contribuente di integrare l’istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal

caso il termine di cui al comma 13 si interrompe alla data di ricevimento, da parte del

contribuente, della richiesta dell’Amministrazione comunale e inizia a decorrere dalla

12data di ricezione, da parte dell’Amministrazione comunale, della integrazione. La

mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno

comporta rinuncia all’istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione

di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

15. Le risposte fornite dall’Amministrazione comunale sono pubblicate in forma anonima

sul proprio sito internet.

16. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante,

limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell’istanza di interpello. Tale

efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili

alla medesima fattispecie oggetto dell’istanza di interpello, salvo modifiche normative.

17. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l’indicazione della soluzione di

cui al comma 9, lettera d), non pervenga entro il termine di cui al comma 13, si intende

che l’Amministrazione comunale concordi con l’interpretazione o il comportamento

prospettato dal contribuente, fatto salvo quanto disposto dal comma 14.

18. Con gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal

dall’Amministrazione comunale, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato

il silenzio assenso non possono essere irrogate sanzioni e richiesti interessi, ai sensi

dell’art. 13, comma 2, del presente regolamento.

19. L’Amministrazione comunale può successivamente rettificare la propria risposta, con

atto da notificare, nei modi di legge, con valenza esclusivamente per gli eventuali

comportamenti futuri dell’istante, salvo l’applicazione del comma 18.

20. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

21. La presentazione dell’istanza di interpello è gratuita.

Articolo 19 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, ai sensi dell’art.

1, comma 693, legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Funzionario Responsabile del tributo

può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici

ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre

l’accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente

autorizzato e con preavviso di almeno 7 (sette) giorni

2. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività

commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base

di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi

eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l’orario ordinario di

esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo

svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del

contribuente.

3. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle

ragioni che l’abbiano giustificata e dell’oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi

assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia

tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in

occasione delle verifiche.

134. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente

lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.

5. Di norma la permanenza degli operatori dell’Amministrazione comunale è limitata ad

una sola giornata, salvo nei casi di particolare complessità per i quali comunque la

permanenza non può superare i sette giorni lavorativi.

Articolo 20 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.

Documento

Ufficio responsabile

Comune di Vobbia

Località Vobbia 29

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Licenza distribuzione

pubblico dominio

Ultimo aggiornamento: 15/01/2025, 10:59

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