Descrizione
INDICE
Articolo 1 Oggetto del regolamento
Articolo 2 Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie
Articolo 3 Efficacia temporale dei regolamenti tributari
Articolo 4 Informazioni del contribuente
Articolo 5 Conoscenza degli atti e semplificazione
Articolo 6 Principio del contraddittorio
Articolo 7 Chiarezza e motivazione degli atti
Articolo 8 Annullabilità degli atti dell’Amministrazione comunale
Articolo 9 Nullità degli atti dell’Amministrazione comunale
Articolo 10 Tutela dell’integrità patrimoniale
Articolo 11 Divieto di bis in idem nel procedimento tributario
Articolo 12 Divieto di divulgazione dei dati del contribuente
Articolo 13 Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del contribuente
Articolo 14 Principio di proporzionalità nel procedimento tributario
Articolo 15 Esercizio del potere di autotutela obbligatoria
Articolo 16 Esercizio del potere di autotutela facoltativa
Articolo 17 Documenti di prassi
Articolo 18 Interpello
Articolo 19 Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali
Articolo 20 Entrata in vigore
2Articolo 1 – Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento regola le materie disciplinate dalla legge 27 luglio 2000, n.
212, nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi
dell’azione amministrativa.
2. Ai sensi dell’art. 1, comma 3-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l’Amministrazione
comunale nel disciplinare i procedimenti amministrativi di propria competenza non
può stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni legislative
concernenti la garanzia del contraddittorio e dell’accesso alla documentazione
amministrativa tributaria, la tutela dell’affidamento, il divieto del bis in idem, il
principio di proporzionalità e l’autotutela, ma può prevedere ulteriori livelli di tutela.
3. Le disposizioni dettate dal presente regolamento si applicano all’Amministrazione
comunale, nel caso di gestione diretta del tributo, o al concessionario, nel caso di
affidamento a soggetto iscritto nell’albo dei concessionari di cui all’art. 53 del D.Lgs.
15 dicembre 1997, n. 446.
4. I regolamenti tributari disciplinanti i singoli tributi devono essere coordinati col
presente regolamento, e non possono disporre livelli inferiori di tutela del contribuente.
Le disposizioni del presente regolamento prevalgono sulle disposizioni contenute nei
regolamenti tributari vigenti che siano in contrasto.
5. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di
legge vigenti.
6. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono
intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.
Articolo 2 - Chiarezza e trasparenza delle disposizioni tributarie
1. I regolamenti comunali che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne
l’oggetto nel titolo, la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve
menzionare l’oggetto delle disposizioni ivi contenute.
2. I regolamenti comunali che non hanno un oggetto tributario non possono contenere
disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all’oggetto
del regolamento medesimo.
3. I richiami di altre disposizioni contenuti nei regolamenti comunali in materia tributaria
si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende
fare rinvio.
4. Le disposizioni modificative di regolamenti tributari debbono essere introdotte
riportando il testo conseguentemente modificato.
5. I regolamenti tributari che recano la disciplina del presupposto tributario e dei soggetti
passivi si applicano esclusivamente ai casi e ai tempi in essi considerati.
6. L’Amministrazione comunale può disciplinare con regolamento le proprie entrate,
anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle
fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi,
nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per
quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
3Articolo 3 - Efficacia temporale dei regolamenti tributari
1. Salvo quanto previsto dall’art. 27, comma 8, legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dall’art.
1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296, oltre che da altre specifiche
disposizioni normative, i regolamenti tributari e le delibere di approvazione delle
aliquote e delle tariffe non hanno effetto retroattivo e per i tributi dovuti, determinati
o liquidati periodicamente, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal
periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle
disposizioni che le prevedono.
2. In ogni caso, le disposizioni tributarie comunali non possono prevedere adempimenti
a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo
giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell’adozione dei provvedimenti di
attuazione in esse espressamente previsti.
3. Ai sensi dell’art. 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296, l’Amministrazione
comunale, relativamente ai tributi di propria competenza, procede alla rettifica delle
dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché
all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti,
notificando al contribuente, nei modi di legge, un apposito avviso motivato. Gli avvisi
di accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il
versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini
devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli
artt. 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni. I termini
di prescrizione e di decadenza non possono essere prorogati con atti normativi
comunali, ma solo in base a specifiche disposizioni normative.
Articolo 4 - Informazioni del contribuente
1 L’Amministrazione comunale deve assumere idonee iniziative volte a consentire la
completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti
in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo
gli stessi a disposizione dei contribuenti presso il Servizio Tributi
dell’Amministrazione comunale e sul proprio sito internet. L’Amministrazione
comunale assume altresì idonee iniziative di informazione elettronica, tale da
consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei
contribuenti.
2 L’Amministrazione comunale deve portare a conoscenza dei contribuenti
tempestivamente e con i mezzi idonei tutte le circolari e note informative da esso
emanate, nonché ogni altro atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui
procedimenti del proprio Servizio Tributi.
Articolo 5 – Conoscenza degli atti e semplificazione
1 L’Amministrazione comunale deve assicurare l’effettiva conoscenza da parte del
contribuente degli atti a lui destinati. A tal fine essa provvede comunque a comunicarli
nel luogo di effettivo domicilio del contribuente, quale desumibile dalle informazioni
in possesso della stessa Amministrazione o di altre Amministrazioni pubbliche
indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio
4speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare.
Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro
contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario. Restano ferme
le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.
2. L’Amministrazione comunale assume iniziative volte a garantire che i modelli di
dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici (ove attivati), la modulistica e
i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con
idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno 60 (sessanta) giorni prima
del termine assegnato al contribuente per l’adempimento al quale si riferiscono.
3. I modelli predisposti dall’Amministrazione comunale e le relative istruzioni devono
essere comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria.
L’Amministrazione comunale assicura che il contribuente possa ottemperare agli
obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e
più agevoli.
4. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni
già in possesso dell’Amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche
indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi
dell’art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativi ai casi di
accertamento d’ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato dalla azione
amministrativa.
5. L’Amministrazione comunale attua modalità semplificate di comunicazione, anche
mediante l’utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all’utenza telefonica mobile
del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell’applicazione IO.
La comunicazione dell’esito negativo della procedura di controllo non pregiudica
l’esercizio successivo dei poteri di controllo dell’Amministrazione comunale, ai sensi
delle vigenti disposizioni. Le disposizioni del presente comma non si applicano agli
atti automatizzati o di pronta liquidazione.
Articolo 6 - Principio del contraddittorio
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi
agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un
contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.
2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti
automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo
formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la
riscossione.
3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e
di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall’obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:
a) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi
comunali, e relative sanzioni, allorquando la determinazione del tributo dipende
dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità
dell’Amministrazione comunale, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le
informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili
dall’Anagrafe Tributaria – Punto Fisco,
5b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi
comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per
posta ordinaria, al contribuente,
c) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione,
d) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione adottati ai sensi
dell’art. 1, comma 800, legge 27 dicembre 2019, n. 160,
e) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed
interessi o altri accessori non dovuti,
f) gli atti di cui all’art. 50, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nonché
ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già
notificati al contribuente,
g) il rigetto delle istanze di cui ai successivi artt. 15 e 16,
h) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione
del tributo derivi da dati nella disponibilità dell’Amministrazione comunale e
comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva.
4. Ai fini del comma 2 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi
dall’obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dall’Amministrazione comunale che
scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai
contribuenti.
5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per l’Amministrazione
comunale di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso
la mancata attivazione non determina l’annullabilità dell’atto e non si producono gli
effetti di cui al successivo comma 9.
6. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la
riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell’atto impositivo.
7. Sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti diversi da quelli di cui ai commi
da 2 a 6, mediante i quali l’Amministrazione comunale disconosce un’esenzione o
un’agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione
della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche Imu aventi
ad oggetto il valore delle aree edificabili.
8. Per consentire il contradditorio, l’Amministrazione comunale notifica al contribuente
uno schema di atto, assegnando un termine non inferiore a 60 (sessanta) giorni per
consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre
copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:
a) il periodo o i periodi di imposta di cui all’atto oggetto di contraddittorio;
b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o
tasse;
d) il termine, non inferiore a 60 (sessanta) giorni, per la presentazione di
eventuali controdeduzioni;
e) l’eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se
richiesto dal contribuente stesso, copia degli atti del fascicolo.
69. L’atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma
8. Ai sensi dell’art. 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale
termine è successiva a quella del termine di decadenza per l’adozione dell’atto
conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l’esercizio del
contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di 120
(centoventi) giorni, tale ultimo termine è posticipato al 120° (centoventesimo)
giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.
10. L’atto adottato all’esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del
contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l’Amministrazione comunale
ritiene di non accogliere.
11. La notifica dello schema di atto, di cui al comma 8 preclude l’applicazione dell’istituto
del ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 13, comma 1, D.Lgs. 18 dicembre 1997,
n. 472.
Articolo 7 - Chiarezza e motivazione degli atti
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 162, legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli avvisi di
accertamento in rettifica e d’ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti
di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa
riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve
essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il
contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i
dati e gli elementi contenuti nell’atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. Gli
avvisi sono sottoscritti dal Funzionario nominato dalla Giunta Comunale per la
gestione del tributo.
2. Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso
il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del
Responsabile del Procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso i
quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di
autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile
ricorrere, nonché il termine di 60 (sessanta) giorni entro cui effettuare il relativo
pagamento.
3. I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell’atto non possono essere successivamente
modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l’adozione di un ulteriore atto, ove
ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.
Articolo 8 - Annullabilità degli atti dell’Amministrazione comunale
1. Gli atti dell’Amministrazione comunale impugnabili dinanzi agli organi di
giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme
sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla
validità degli atti.
2. Ai sensi dell’art. 7-bis, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, i motivi di annullabilità
e di infondatezza dell’atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo
del giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado e non sono
rilevabili d’ufficio.
73. La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all’art. 7, comma 2, non
costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.
Articolo 9 – Nullità degli atti dell’Amministrazione comunale
1. Ai sensi dell’art. 7-ter, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti dell’Amministrazione
comunale sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione
o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente
come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al D.Lgs. 30 dicembre
2023, n. 219.
2. I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa
o giudiziaria, sono rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto
alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.
Articolo 10 – Tutela dell’integrità patrimoniale
1. L’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione con un credito
tributario vantato nei confronti dell’Amministrazione comunale, anche con riferimento
a tributi diversi nel caso in cui questi siano a gestione diretta.
2. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell’istanza
di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente
all’Amministrazione comunale stessa per tributi comunali. La compensazione è
subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.
3. L’obbligazione tributaria di importo non superiore ad € 1.000,00 può essere estinta,
purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso, mediante compensazione
tra credito e debito per tributi comunali, fermo restando con riferimento all’imposta
municipale propria il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale. Il
contribuente che intende avvalersi della compensazione presenta apposta
comunicazione, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del termine previsto
per il versamento del tributo dovuto. Rimane impregiudicata la possibilità di
accertamento a seguito della verifica delle comunicazioni presentate dal contribuente.
4. È ammesso l’accollo del debito tributario altrui senza liberazione del contribuente
originario, previa comunicazione da presentarsi secondo le modalità indicate nel
“Regolamento per la disciplina delle entrate”. È fatto divieto di estinguere il debito
accollato mediante compensazione con crediti dell’accollante.
5. L’Amministrazione comunale è tenuta a rimborsare il costo delle fideiussioni che il
contribuente ha dovuto richiedere per ottenere la sospensione del pagamento o la
rateizzazione o il rimborso dei tributi. Il rimborso va effettuato quando sia stato
definitivamente accertato che l’imposta non era dovuta o era dovuta in misura minore
rispetto a quella accertata.
6. L’obbligo di conservazione di atti e documenti non può eccedere il termine di 10 (dieci)
anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione o utilizzazione. Il decorso del
termine preclude definitivamente la possibilità per l’Amministrazione comunale di
fondare pretese su tale documentazione.
8Articolo 11 - Divieto di bis in idem nel procedimento tributario
1. Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l’emendabilità di
vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l’Amministrazione comunale
minimizzi l’attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l’azione
accertativa, per ogni periodo d’imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima
tipologia di violazione.
2. Nel rispetto dei termini di cui all’art. 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e
delle prescrizioni di cui all’art. 7, comma 1-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212,
l’accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la
notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovo elementi da
parte dell’Amministrazione comunale. Nell’atto di accertamento devono essere
specificatamente indicati i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti
a conoscenza dell’Amministrazione comunale.
Articolo 12 - Divieto di divulgazione dei dati del contribuente
1. Nell’esercizio dell’azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione
del prelievo tributario, l’Amministrazione comunale ha il potere di acquisire, anche
attraverso l’interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in
banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla
legge.
2. E’ fatto divieto all’Amministrazione comunale di divulgare i dati e le informazioni di
cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non
specificamente derogati.
Articolo 13 – Tutela dell’affidamento e della buona fede. Errori del contribuente
1. I rapporti tra contribuente e Amministrazione comunale sono improntati al principio
della collaborazione e della buona fede.
2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli
si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell’Amministrazione comunale o
dell’Amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dalle
amministrazioni stesse, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito
di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni o errori dell’Amministrazione
comunale.
3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive
condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma
tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di
imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di
un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.
Articolo 14 - Principio di proporzionalità nel procedimento tributario
1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell’interesse comunale alla
percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel
rispetto del principio di proporzionalità.
92. In conformità al principio di proporzionalità, l’azione amministrativa deve essere
necessaria per l’attuazione del tributo, non imporre un onere eccessivo eccedente
rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto
strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.
3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di
contrasto dell’elusione e dell’evasione fiscale e alle sanzioni tributarie, ed in
particolare modo con riferimento ai criteri di cui all’art. 7, D.Lgs. 18 dicembre 1997,
n. 472.
Articolo 15 - Esercizio del potere di autotutela obbligatoria
1. L’Amministrazione comunale procede in tutto o in parte all’annullamento di atti di
imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte,
anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta
illegittimità dell’atto o dell’imposizione:
a) errore di persona,
b) errore di calcolo,
c) errore sull’individuazione del tributo,
d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione
comunale,
e) errore sul presupposto d’imposta,
f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti,
g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove
previsti a pena di decadenza.
2. L’obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato
favorevole all’Amministrazione comunale, nonché decorso un anno dalla definitività
dell’atto viziato per mancata impugnazione.
3. Ai sensi dell’art. 10-quater, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni
di fatto operate dall’Amministrazione comunale ai fini del presente articolo, in caso di
avvenuto esercizio dell’autotutela, la responsabilità di cui all’art. 1, comma 1, della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.
4. Ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera g-bis), D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il
contribuente può proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado
avverso il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela nei casi previsti dal
presente articolo entro il termine previsto dall’art. 21 del medesimo D.Lgs. 31
dicembre 1992, n. 546.
Articolo 16 - Esercizio del potere di autotutela facoltativa
1. Fuori dei casi di cui all’art. 15, l’Amministrazione comunale può comunque procedere
all’annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione, ovvero alla rinuncia
all’imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in
caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità o dell’infondatezza dell’atto o
dell’imposizione.
102. Ai sensi dell’art. 19, comma 1, lettera g-ter), D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, il
contribuente può proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado
avverso il rifiuto espresso sull’istanza di autotutela nei casi previsti dal presente
articolo entro il termine previsto dall’art. 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.
3. Si applica il comma 3 dell’art. 15.
Articolo 17 - Documenti di prassi
1. L’Amministrazione comunale fornisce supporto ai contribuenti nell’interpretazione e
nell’applicazione delle disposizioni tributarie mediante:
a) circolari interpretative e applicative, pubblicate sul proprio sito internet,
b) note informative ed avvisi di scadenza degli adempimenti tributari,
c) consulenza giuridica alle associazioni sindacali e di categoria, studi professionali
e singoli contribuenti,
d) interpello,
e) consultazione semplificata attraverso il proprio sito internet.
Articolo 18 - Interpello
1. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente
quale sia la portata di una disposizione tributaria o l’ambito di applicazione della
disciplina sull’abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il
comportamento dell’Amministrazione comunale in sede di controllo.
2. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta
interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla
corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni
tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare all’Amministrazione comunale
istanza di interpello.
3. L’istanza d’interpello deve riguardare l’applicazione della disposizione tributaria a casi
concreti e personali. L’interpello non può essere proposto con riferimento ad
accertamenti tecnici.
4. L’istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche
disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per
conto del contribuente.
5. Le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale, gli studi
professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che
riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita
dall’Amministrazione comunale non produce gli effetti di cui ai commi da 16 a 20.
6. Il contribuente dovrà presentare l’istanza di interpello prima di porre in essere il
comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
7. L’istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata
all’Amministrazione comunale mediante consegna a mano, o mediante spedizione a
mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso
PEC. L’istanza deve fare espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente
articolo.
118. La presentazione dell’istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle
norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta
interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.
9. L’istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:
a) i dati identificativi del contribuente e l’indicazione del domicilio e dei recapiti
anche telematici dell’istante o dell’eventuale domiciliatario presso il quale devono
essere effettuate le comunicazioni dell’Amministrazione comunale e deve essere
comunicata la risposta,
b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale
sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta
qualificazione di una fattispecie impositiva,
c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l’interpretazione,
d) l’esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta,
e) la sottoscrizione dell’istante o del suo legale rappresentante.
10. All’istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in
possesso dell’Amministrazione comunale ed utile ai fini della soluzione del caso
prospettato.
11. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del
comma 9, l’Amministrazione comunale invita il contribuente alla loro
regolarizzazione entro il termine di 30 (trenta) giorni. I termini della risposta iniziano
a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.
12. L’istanza è inammissibile se:
a) è priva dei requisiti di cui al comma 9, lett a) e b),
b) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 6,
c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del comma 1,
d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto
un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non
rappresentati precedentemente,
e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data
di presentazione dell’istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza,
ivi compresa la notifica di un questionario,
f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del
comma 11, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.
13. La risposta, scritta e motivata, fornita dall’Amministrazione comunale è notificata al
contribuente, nei modi di legge, entro novanta giorni decorrenti dalla data di
ricevimento dell’istanza di interpello da parte dell’Amministrazione stessa. Il termine
di 90 (novanta) giorni è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e se cade il sabato o un giorno
festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
14. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell’istanza e
dei documenti allegati, l’Amministrazione comunale può richiedere, una sola volta, al
contribuente di integrare l’istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal
caso il termine di cui al comma 13 si interrompe alla data di ricevimento, da parte del
contribuente, della richiesta dell’Amministrazione comunale e inizia a decorrere dalla
12data di ricezione, da parte dell’Amministrazione comunale, della integrazione. La
mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno
comporta rinuncia all’istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione
di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.
15. Le risposte fornite dall’Amministrazione comunale sono pubblicate in forma anonima
sul proprio sito internet.
16. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante,
limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell’istanza di interpello. Tale
efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili
alla medesima fattispecie oggetto dell’istanza di interpello, salvo modifiche normative.
17. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l’indicazione della soluzione di
cui al comma 9, lettera d), non pervenga entro il termine di cui al comma 13, si intende
che l’Amministrazione comunale concordi con l’interpretazione o il comportamento
prospettato dal contribuente, fatto salvo quanto disposto dal comma 14.
18. Con gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal
dall’Amministrazione comunale, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato
il silenzio assenso non possono essere irrogate sanzioni e richiesti interessi, ai sensi
dell’art. 13, comma 2, del presente regolamento.
19. L’Amministrazione comunale può successivamente rettificare la propria risposta, con
atto da notificare, nei modi di legge, con valenza esclusivamente per gli eventuali
comportamenti futuri dell’istante, salvo l’applicazione del comma 18.
20. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.
21. La presentazione dell’istanza di interpello è gratuita.
Articolo 19 - Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali
1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, ai sensi dell’art.
1, comma 693, legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Funzionario Responsabile del tributo
può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici
ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre
l’accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente
autorizzato e con preavviso di almeno 7 (sette) giorni
2. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività
commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base
di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi
eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l’orario ordinario di
esercizio delle attività e con modalità tali da arrecare la minore turbativa possibile allo
svolgimento delle attività stesse nonché alle relazioni commerciali o professionali del
contribuente.
3. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle
ragioni che l’abbiano giustificata e dell’oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi
assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia
tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in
occasione delle verifiche.
134. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente
lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. Di norma la permanenza degli operatori dell’Amministrazione comunale è limitata ad
una sola giornata, salvo nei casi di particolare complessità per i quali comunque la
permanenza non può superare i sette giorni lavorativi.
Articolo 20 - Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.